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1 gennaio 2012

Certificazione addio! (?) dal 1° gennaio 2012

Stemma comunale

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli Uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).



I certificati rilasciati dagli Uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile rilasciano i certificati soltanto se diretti ad un privato.

Ciò comporta che per i certificati dell'Anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, etc.) è previsto, salvo qualche eccezione, il pagamento dell'imposta di bollo di € 14,62 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.


Le novità sono dunque le seguenti:
• il certificato è valido e dunque può essere utilmente presentato soltanto nell'ambito di rapporti tra privati, NON per un qualsiasi ufficio pubblico;
• gli uffici pubblici e quelli dei gestori di pubblici servizi possono avvalersi unicamente delle autocertificazioni previste dagli artt. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) del DPR 445/2000, anzi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni (e quindi a ricercarsele presso la stessa o altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi);
• su ogni certificato richiesto/rilasciato va apposta, a pena di NULLITÀ, la seguente dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".


Ogni cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445) che acconsentano all'utilizzo delle stesse.


L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è dovuto il pagamento di alcuna imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.


Si ricorda che sul sito comunale www.comune.tarzo.tv.it , sotto la colonna “Servizi comunali”, alla sezione “Autocertificazione”, è disponibile la relativa modulistica e, meglio ancora, per chi è residente ed in possesso della password (modulo di richiesta in calce), è attiva l“Autocertificazione precompilata”, ovvero con i dati dell’Anagrafe periodicamente aggiornati.