Comune di Tarzo (TV)

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TITOLO I - Principi Fondamentali e Programmatici

Art. 1 - Principi fondamentali
  1. Il Comune di Tarzo è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato, dalle norme del presente Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica che sono atti fondamentali e ne determinano l'ordinamento generale.
  2. Il Comune, nel rispetto della persona, della famiglia, dell'ambiente e delle leggi, si propone di attuare i seguenti fondamentali principi:
    a) promuovere lo sviluppo e il progresso sociale e civile della Comunità, con particolare attenzione alla sua parte più debole;
    b) attuare le condizioni che rendono effettivi i diritti ed i doveri dei cittadini eliminando gli ostacoli esistenti favorendone la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
    c) sostenere il diritto allo studio, al lavoro, alla sicurezza sociale e all'informazione;
    d) valorizzare le tradizioni locali, le attività culturali e sportive ed il patrimonio storico ed ambientale;
    e) garantire per quanto di competenza, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'equità e la giustizia contributiva.

  3. Il Comune aderisce ai principi della carta Europea delle Autonomie Locali promuovendo, forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi nel rispetto della cultura, delle tradizioni e delle idee religiose di ogni nazionalità.

Art. 2 – Territorio
  1. Il Comune di Tarzo ha una superficie di 2.379 ettari e fa parte del territorio nazionale delimitato con il Piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228 approvato dall'I.C.S. Confina con i Comuni di Revine Lago, Vittorio Veneto, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Cison di Valmarino; i 27 fogli catastali dell'U.T.E. hanno valore probatorio nella delimitazione dei confini comunali.

  2. Oltre al Capoluogo, sede del Comune, vi sono le località di Corbanese, Arfanta, Nogarolo, Fratta, Colmaggiore, Resera, e altre varie borgate e case sparse.

  3. Le modificazioni del territorio comunale sono apportate con legge regionale sentite le popolazioni interessate.

Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo
  1. I simboli ufficiali del Comune sono:
    a) lo stemma;
    b) il gonfalone;
    c) il sigillo.

  2. Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 1958: "è costituito in argento, alla fascia d'azzurro accompagnata in capo da una mitria episcopale al naturale accostata da due stelle, di sei raggi, di azzurro e in punta da un albero nodrito su pianura di verde, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune".

  3. Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto, è costituito da drappo partito d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: COMUNE DI TARZO. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."

  4. Il sigillo di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura : "Comune di Tarzo - Provincia di Treviso".

  5. La raffigurazione dello stemma o del sigillo deve comparire su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

  6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali.

  7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Albo pretorio
  1. Nella sede municipale è individuato un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di tutti gli atti e gli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

  2. Il responsabile dell’Ufficio di segreteria ne cura l’affissione avvalendosi di un messo comunale e ne certifica la pubblicazione.

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia, Comunità Montana ed altri Enti
  1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, coopera con la Regione, la Provincia, Comuni la Comunità Montana e altri Enti pubblici e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovra comunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità; promuovendo, per quanto di propria competenza la loro specificazione ed attuazione, al fine di soddisfare l’esigenza della comunità.

  2. Il Comune collabora, inoltre, con altri Comuni ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata dei servizi pubblici.

  3. Collabora con gli altri Comuni contigui, con forme di partecipazione e di decentramento degli uffici e dei servizi.

Art. 6 – Funzioni
  1. Il Comune è titolare di funzioni proprie.

  2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.

  3. Il Comune ha potestà regolamentare esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.

  4. Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni.

Art. 7 - Sviluppo socio-economico, assetto ed utilizzo del territorio
  1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela della salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite per legge ad altri enti.

  2. Al fine di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1) possono essere affidate ai medesimi.

  3. Il Comune esercita, nell'ambito delle proprie competenze le funzioni di:
    a) regolamentare e coordinare l'attività commerciale allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;
    b) predisporre gli strumenti necessari allo sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo;
    c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la sperimentazione e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie nel rispetto dell'ambiente.
    d) contribuire allo sviluppo turistico con iniziative atte a favorire tale attività.

  4. Il Comune esercita, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni relative:
    a) alla tutela dell'ambiente adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l’eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, lacustre ed acustico;
    b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
    c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
    d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante piani urbanistici e regolamentazione edilizia;
    e) allo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica;
    f) alla regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
    g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, quando non siano da eseguirsi a cura dei cittadini, e di ogni altra opera pubblica finalizzata alle esigenze della popolazione.