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Capo 1 - Consiglio Comunale

Art. 9 - Elezione, composizione e durata
  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento sul suo funzionamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio stesso, servizi, risorse finanziarie ed attrezzature per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

  2. Le norme relative alle composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 10 - Funzioni
  1. Il Consiglio comunale:
    a) rappresenta l'intera comunità;
    b) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
    c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
    d) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale in accordo con quella provinciale, regionale e statale;
    e) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, ispirando la propria azione al principio della solidarietà.
    f) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

Art. 11 - Poteri
  1. Il Consiglio comunale esercita le competenze indicate dalla legislazione vigente e specificate dal presente Statuto. In particolare:
    a) indirizza le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
    b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
    c) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti;
    d) provvede agli acquisti ed alienazioni immobiliari, nonché all'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni in materia immobiliare;
  2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei propri poteri.

Art. 12 - Convalida dei Consiglieri comunali eletti
  1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione stessa. Nel corso di essa si provvede alla convalida degli eletti prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

  2. Il Sindaco dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale secondo i termini del comma precedente, con avviso da consegnarsi almeno cinque giorni prima.

  3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

  4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli art.14 e 15.

  5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

  6. Il Sindaco, sentita la giunta entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La relativa seduta ha quale esclusivo punto all’ordine del giorno la discussione ed approvazione di essa.

  7. Il Consiglio partecipa altresì all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori in occasione di specifiche sedute da tenersi entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 13 - Convocazione
Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e d'urgenza ed è convocato dal Sindaco:

a) per propria determinazione;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste purché riguardino materie espressamente contemplate dalla legge come possibile oggetto di delibera consiliare;
c) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo, quando esso assegna al Consiglio il termine per l’approvazione del bilancio;
d) su richiesta del Revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, delle quali si deve immediatamente riferire al Consiglio.

  1. Nello stabilire i termini di convocazione del Consiglio comunale, non devono essere computati il giorno in cui viene emesso l’avviso di convocazione né il giorno dell’adunanza del Consiglio stesso. L’avviso di convocazione, con l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima di quello della riunione, mediante notifica del messo Comunale o vigili.

  2. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

  3. Il Sindaco Presidente assicura adeguata informativa ai consiglieri comunali sui temi iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. A tal fine la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, fatti salvi termini fissati da norme speciali, almeno 72 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, ed almeno 12 ore prima nel caso di convocazioni di urgenza. La consultazione è assicurata durante l’ordinario orario di ufficio dei dipendenti comunali addetti stabilmente o occasionalmente all’ufficio segreteria.

  4. Ogni argomento iscritto all’Ordine del giorno del Consiglio Comunale, dovrà essere preventivamente istruito, corredato dalla documentazione giustificativa, con il rilascio dei parere tecnici nel caso si tratti di proposta di deliberazione che non sia di mero atto di indirizzo politico, di altri pareri prescritti, e di tutto ciò che possa assicurare ai Consiglieri Comunali una adeguata e completa informazione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

  5. L’ordine del giorno del Consiglio Comunale dovrà essere affisso almeno un giorno prima all’Albo pretorio del Comune e negli spazi pubblici del Comune in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini.

  6. L’informazione sugli argomenti dell’ordine del giorno verrà fornita dal Segretario Comunale o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Responsabile del servizio di segreteria.

Art. 14 - Numero legale per la validità delle sedute -
(quorum strutturale)
  1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

  2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno sei Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto o dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

  3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

  4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:
    a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
    b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 15 - Numero legale per la validità delle deliberazioni -
(quorum funzionale)
  1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo Statuto non dispongono diversamente.

  2. Per le nomine e le designazioni, qualora la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari. Risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età, fatta salva le riserve di posti per le minoranze consiliari previste dalla legge.

  3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri comunali componenti.

Art. 16 - Norme generali di funzionamento
  1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

  2. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

  3. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, di norma, dal Sindaco secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

  4. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

  5. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

  6. Chi presiede la seduta del Consiglio è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

  7. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 17 - Verbalizzazione delle sedute consiliari
  1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Presidente dell'adunanza.

  2. Il verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

  3. E’ consentito ai consiglieri comunali la registrazione su supporto magnetico della seduta del Consiglio comunale.

  4. Ogni Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

  5. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.d