Comune di Tarzo (TV)

dove mi trovo :   Home  -  Statuto Comunale  -  TITOLO II  -  TITOLO II - Capo 2

Capo 2 - Consiglieri Comunali

Art. 18 - I Consiglieri comunali
  1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

  2. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.

Art. 19 - Doveri dei Consiglieri comunali

  1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.

  2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti;

  3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica al Consigliere a cura del Sindaco della proposta di delibera di decadenza senza che il medesimo abbia presentato un documento giustificativo delle assenze. Nel caso invece che ciò avvenga, il Consiglio Comunale delibera opportunamente motivando.

  4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

  5. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 20 - Diritti dei Consiglieri comunali
  1. I Consiglieri comunali:
    a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti;
    b) possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
    c) esercitano attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
    d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

  2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è disciplinato dal regolamento consiliare.

  3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

  4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà al condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 21 - Cessazione dalla carica di Consigliere comunale
  1. La cessazione dalla carica di consigliere comunale può avvenire per:
    a) dimissioni. Esse devono esser indirizzate al rispettivo consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di prese d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre i 19 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrano i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b), n°2 della L. 08.06.1990 n° 142.
    b) scioglimento del Consiglio Comunale è stabilito dalla legge.
    c) decesso.
    d) decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità dopo l’espletamento delle procedure previste dalla legge.
    e) per rimozione nei casi previsti dalla legge.

Art. 22 - Consigliere anziano

E' Consigliere anziano l’appartenente alla lista del candidato alla carica di Sindaco risultato vincitore che nelle elezioni amministrative comunali ha riportato la maggiore cifra elettorale ed a parità di voti il maggiore di età.


Art. 23 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo
  1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e designano il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

  2. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

  3. La Conferenza dei Capigruppo è l'Organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale.

  4. All’interno dell’edificio comunale o edifici contermini dev’essere individuata entro congruo termine una sede per i gruppi consiliari ai fini di esporre ed elaborare documenti ed informare i cittadini.