Comune di Tarzo (TV)

dove mi trovo :   Home  -  Statuto Comunale  -  TITOLO II  -  TITOLO II - Capo 3

Capo 3 - Commissioni

Art. 24 - Commissioni consiliari

  1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.

  2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nella forma di pubblicità dei lavori da regolamento consiliare.

  3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

  4. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati, possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

  5. Le commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo hanno ad oggetto situazioni, persone o cose che sono rappresentate, o di cui si fanno interpreti le singole e distinte opposizioni e minoranze.

  6. La presidenza delle commissioni di cui al comma precedente è attribuita alla opposizione secondo quanto indicato dal Regolamento consiliare

Art. 25 - Commissioni Consiliari speciali

  1. Il Consiglio comunale può istituire di volta in volta, Commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

  2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite Commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

  3. Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono anche la composizione delle Commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 26 - Commissioni comunali

  1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

  2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da regolamento consiliare.

  3. Nelle commissioni possono essere nominati rappresentati degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

  4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

  5. Alle commissioni devono essere garantiti spazi e strutture idonee.

  6. Nelle commissioni consiliari partecipa come membro di diritto il dipendente competente per materia o il responsabile dell’Area.