Capo 3 - Commissioni
Art. 24 - Commissioni consiliari - Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.
- Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nella forma di pubblicità dei lavori da regolamento consiliare.
- Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati, possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
- Le commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo hanno ad oggetto situazioni, persone o cose che sono rappresentate, o di cui si fanno interpreti le singole e distinte opposizioni e minoranze.
- La presidenza delle commissioni di cui al comma precedente è attribuita alla opposizione secondo quanto indicato dal Regolamento consiliare
Art. 25 - Commissioni Consiliari speciali - Il Consiglio comunale può istituire di volta in volta, Commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
- Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite Commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
- Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono anche la composizione delle Commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
Art. 26 - Commissioni comunali - Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
- Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da regolamento consiliare.
- Nelle commissioni possono essere nominati rappresentati degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- Alle commissioni devono essere garantiti spazi e strutture idonee.
- Nelle commissioni consiliari partecipa come membro di diritto il dipendente competente per materia o il responsabile dell’Area.