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Capo 4 - Giunta Comunale

Art. 27 - La Giunta comunale
  1. La Giunta comunale:
    a)
    è l'organo di governo del Comune;
    b)
    impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
    c)
    adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;
    d)
    esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

  2. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto al Segretario o al Responsabile dei Servizi. In particolare:
    a)
    riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d’impulso nei confronti dello stesso consiglio;
    b) d
    elibera sulla proposta del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati;
    c)
    adotta d’urgenza e salvo ratifica del consiglio comunale le variazioni al Bilancio di previsione;
    d)
    approva il Piano esecutivo di gestione o il Piano Risorse degli Obiettivi da assegnare ai Responsabili dei Servizi;
    e)
    effettua con deliberazione i prelevamenti dal fondo di riserva, da comunicare nella prima riunione utile al Consiglio Comunale;
    f)
    autorizza con deliberazione, il Sindaco a stare in giudizio per conto del Comune;
    g) a
    ssume attività di iniziativa d’impulso e di accordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
    h)
    fissa e modifica le tariffe che non costituiscano prestazioni imposte adeguandosi a criteri che fossero adottati dal Consiglio Comunale;
    i)
    provvede all’accettazione od al rifiuto di lasciti e donazioni non immobiliari;
    j) a
    utorizza il Sindaco a nominare e revocare il Direttore Generale e a conferire tali funzioni al Segretario Comunale;
    k) a
    pprova gli accordi di contrattazione decentrata;
    l)
    approva i progetti preliminari previa presentazione alla conferenza dei capigruppo, definitivi ed esecutivi delle Opere Pubbliche, fatta salva la competenza Consigliare nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della Legge 1 del 1978;
    m)
    propone al Consiglio i regolamenti Comunali da adottare.

Art. 28 - Composizione e presidenza della Giunta Comunale
  1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco e il vice Presidente ne da’ comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli assessori che possono essere da 4 a 6.

  2. I rappresentanti della Giunta Comunale possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in numero non superiore a 2, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché di riconosciuta professionalità o esperienza amministrativa.

  3. In caso di assenza, rimozione, impedimento temporaneo o decadenza del Sindaco, il Vicesindaco esercita tutti i poteri attributi al Sindaco.

  4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell’art.15, comma 4 bis della L.19.03.1990 n° 55.

Art. 29 - Elezione del Sindaco.
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.


Art. 30 - Mozione di sfiducia
  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o dalla rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni del Sindaco.

  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

  3. La mozione di sfiducia deve esser motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo dell’Ente.

  4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31 - Cessazione dalla carica di assessore
  1. L’assessore cessa dalla carica per:
    a)
    dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Sindaco che provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile;
    b)
    sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità dalla carica di consigliere comunale;
    c)
    decesso;
    d)
    revoca con atto motivato del Sindaco da comunicare al Consiglio Comunale;
    e)
    scioglimento del Consiglio Comunale per una delle cause previste dall’art. 39 della legge 8 giugno 1990, n° 142, diverse da quelle di cui al comma 1 lett. b) n. 1.

Art. 32 - Funzionamento
  1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

  2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno.

  3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.

  4. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente. La responsabilità delle deliberazione assunte ricade sui presenti e favorevoli.

  5. Alle sedute della Giunta comunale partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.

  6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

  7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati all’Ente.

  8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, purché non si tratti di mero atto di indirizzo;

  9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso.