Comune di Tarzo (TV)

dove mi trovo :   Home  -  Statuto Comunale  -  TITOLO IV  -  Capo 2

Capo 2 - Servizi

Art. 48 - Servizi pubblici
  1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

  2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

  3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
    a) in economia;
    b) in concessione a terzi;
    c) a mezzo di azienda speciale;
    d) a mezzo di istituzione;
    e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.

  4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 49 - Gestione in economia
  1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

  2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 50 - Concessione a terzi
  1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

  2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

  3. La concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure stabilite dal Consiglio comunale che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune.
    Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia competenti tecnicamente e professionalmente quando ciò risulti economicamente conveniente.

Art. 51 - Azienda speciale
  1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

  2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

  3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

  4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, Assessori comunali e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

  5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

  7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

  8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

  9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 52 - Istituzione
  1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

  2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito da apposito regolamento.

  3. Per l'elezione, del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al comma 4 dell'articolo 51.

  4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

  5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

  6. Il Consiglio comunale:
    a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
    b) determina le finalità e gli indirizzi;
    c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
    d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
    e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

  7. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

  8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 53 - Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
  1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o a responsabilità limitata, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

  2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

  3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni o quote al Comune e, ove i servizi da gestire siano di interesse pluricomunale, o provinciale, al complesso degli enti locali coinvolti. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

  4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.