Comune di Tarzo (TV)

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TITOLO IX - Funzione Normativa


 

Capo 1 - Regolamenti

Art. 86 - Ambito di applicazione
  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

  2. Il Comune emana regolamenti:
    a)
    nelle materie ad essi demandate della legge e dallo Statuto;
    b)
    in tutte le altre materie di competenza comunale.

  3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
    a)
    non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto.
    b)
    la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
    c)
    non possono contenere norme di carattere particolare;
    d)
    non possono avere efficacia retroattiva;
    e)
    non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.

  4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
    a)
    per espressa dichiarazione del Consiglio comunale;
    b)
    per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
    c)
    con l'approvazione di nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

  5. Spetta la Sindaco od al Vice-Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli assessori a ciò delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

Art. 87 - Procedimento di formazione
  1. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che deve essere adottato però nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. I regolamenti comunali sono inviati al Comitato Regionale di Controllo per la verifica di illegittimità ad eccezione dei regolamenti attuativi della autonomia organizzativa e contabile del Consiglio Comunale. Il regolamento dei servizi può essere sottoposto a controllo su determinazione della Giunta Comunale.

  2. L’iniziativa di formazione e la modifica dei regolamenti comunali spetta:
    a)
    a ciascun consigliere comunale;
    b)
    alla Giunta comunale;
    c)
    alla commissione regolamenti.

  3. I regolamenti comunali di competenza consigliare sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune computando a tale fine anche il Sindaco.

  4. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento di competenza consigliare sono depositati per sette giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.

  5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, lo schema di regolamento comunale dovrà essere istruito, discusso ed approvato da una Commissione Comunale se istituita, che fisserà il termine massimo entro il quale si debba concludere la relativa istruttoria.

  6. Al primo Consiglio utile decorsi gli adempimenti della commissione di cui al precedente comma 5, l’oggetto del regolamento comunale verrà iscritto all’ordine del giorno del Consiglio stesso.

  7. I regolamenti comunali diventano esecutivi trascorsi 10 giorni dalla data di seconda pubblicazione cui si sarà proceduto a seguito della approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo. Il regolamento degli uffici e dei servizi, ove non inviato al controllo del Co.Re.Co., diviene esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della relativa delibera.

  8. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.