Capo 2 - Ordinanze
Art. 88 - Ordinanze Ordinarie - Per dare attuazione a disposizioni di leggi e regolamenti, gli organi gestionali, nelle materie di competenza comunale, emanano ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi obblighi positivi o negativi da adempiere.
- La competenza appartiene al Sindaco nel caso in cui si versi nelle materie della sanità e igiene pubblica, ordine e sicurezza.
Art. 89 - Ordinanze Straordinarie - Il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che si intende prevenire od eliminare.
- L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.
- Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
- In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o dall’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco puòà modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessati, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.