Comune di Tarzo (TV)

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TITOLO V
Forme Associative e di Collaborazione fra Enti


 
Art. 54 - Principi di cooperazione
  1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti interessati.

  2. Attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.
 
Art. 55 - Convenzioni
  1. Fermo restando le ipotesi di convenzione obbligatorie previste dallo Stato e dalla Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Regione, la Provincia e la Comunità Montana per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.

  2. Le convenzioni devono specificare i fini, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

  3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

  4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 56 - Consorzi
  1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con gli altri Comuni e, ove interessata, con Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali componenti:
    a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
    b) lo Statuto del Consorzio.

  2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica, organizzativa e gestionale.

  3. Sono organi del Consorzio:
    a) l'Assemblea, composta dai Sindaci, dai comuni e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o da loro delegati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;
    b) il Consiglio d'amministrazione, eletto nel suo seno dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto;
    c) il Presidente, eletto dall'Assemblea nel suo seno.

  4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 57 - Accordi di programma
  1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

  2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

  3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, quando sono coinvolte di competenza di quest’ultimo, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

  4. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo informandone la Giunta, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, quando siano coinvolte materie di competenza di quest’ultimo.

  5. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

  6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 58 - Unione dei Comuni
  1. Le unioni di Comuni sono enti costituiti da più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

  2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione sono approvati dai consigli comunali partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche degli statuti di cui all’art. 4 della Legge 142/90.

  3. Lo Statuto deve prevedere che il Presidente dell’unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati, e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

  4. Alle unioni del Comuni si applicano principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.