Comune di Tarzo (TV)

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TITOLO VI - Partecipazione Popolare


 

Capo 1 - Istituti della Partecipazione

Art. 59 - Organismi e forme associative di partecipazione
  1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

  2. A tale fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, coerentemente con il ruolo da esso svolto a tutela di interessi diffusi, nel campo sportivo, economico e sociale.

  3. Conformemente al principio di sussidiarietà si valorizza inoltre la loro funzione nell’esercizio di servizi di utilità pubblica.

Art. 60 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
  1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
    a) la possibilità di presentare memorie, documentazione e osservazioni utili alla formazione di piani di intervento;
    b) acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
    c) l'accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi secondo quanto previsto da Regolamento;
    d) forme di consultazioni su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, e questionari per il loro coinvolgimento nelle commissioni comunali;
    e) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;

  2. Il Comune in linea con la normativa regionale in materia, riconosce alla Associazione Pro Loco e ad altre associazioni, il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione della attività turistica e delle tipicità locali. Il Comune, inoltre, può affidare a queste il coordinamento di particolari iniziative nell’ambito ricreativo, turistico, sociale ed ecologico-ambientale.

  3. Sono considerati dal Comune di particolare interesse collettivo gli organismi che operano nel volontariato.

  4. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

  5. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità.

Art. 61 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato
  1. Viene istituito "l'Albo comunale delle associazioni e del volontariato".

  2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo e provvedere ad avviare il procedimento di integrazione del medesimo qualora esistono istanze di iscrizione.

  3. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
    a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
    b) lo Statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
    c) avere almeno 20 soci;
    d) presentare, almeno all’inizio dell’anno sociale, il programma dell’attività ed il resoconto dell’anno precedente.

  4. Le parrocchie in quanto enti ecclesiastici, possono chiedere di essere iscritti all’Albo delle Associazioni, in tale caso sono tenute al rispetto delle norme che lo regolano.

  5. Ciascuna associazione ha diritto per il tramite del legale rappresentante o un suo delegato di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione secondo le modalità indicate dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.