TITOLO VI - Partecipazione Popolare
Capo 1 - Istituti della Partecipazione
Art. 59 - Organismi e forme associative di partecipazione - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
- A tale fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, coerentemente con il ruolo da esso svolto a tutela di interessi diffusi, nel campo sportivo, economico e sociale.
- Conformemente al principio di sussidiarietà si valorizza inoltre la loro funzione nell’esercizio di servizi di utilità pubblica.
Art. 60 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato - Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
a) la possibilità di presentare memorie, documentazione e osservazioni utili alla formazione di piani di intervento;
b) acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
c) l'accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi secondo quanto previsto da Regolamento;
d) forme di consultazioni su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, e questionari per il loro coinvolgimento nelle commissioni comunali;
e) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
- Il Comune in linea con la normativa regionale in materia, riconosce alla Associazione Pro Loco e ad altre associazioni, il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione della attività turistica e delle tipicità locali. Il Comune, inoltre, può affidare a queste il coordinamento di particolari iniziative nell’ambito ricreativo, turistico, sociale ed ecologico-ambientale.
- Sono considerati dal Comune di particolare interesse collettivo gli organismi che operano nel volontariato.
- Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
- Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità.
Art. 61 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato - Viene istituito "l'Albo comunale delle associazioni e del volontariato".
- L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo e provvedere ad avviare il procedimento di integrazione del medesimo qualora esistono istanze di iscrizione.
- Per l'iscrizione all'Albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
b) lo Statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
c) avere almeno 20 soci;
d) presentare, almeno all’inizio dell’anno sociale, il programma dell’attività ed il resoconto dell’anno precedente.
- Le parrocchie in quanto enti ecclesiastici, possono chiedere di essere iscritti all’Albo delle Associazioni, in tale caso sono tenute al rispetto delle norme che lo regolano.
- Ciascuna associazione ha diritto per il tramite del legale rappresentante o un suo delegato di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione secondo le modalità indicate dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.