Comune di Tarzo (TV)

dove mi trovo :   Home  -  Statuto Comunale  -  TITOLO VI  -  Capo 2

Capo 2 - Partecipazione Collaborativa

Art. 62 - Istanze, petizioni, interrogazioni
  1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

  2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 61 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita pubblica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.

  3. Il Sindaco deve dare risposta scritta, se richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

  4. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo.

Art. 63 – Proposte di iniziativa popolare
  1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 20% degli aventi diritto, può avanzare al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza giuntale o consigliare. Esse devono essere firmate dai cittadini sulla base di un testo sufficientemente dettagliato, in modo tale da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto proposto.

  2. Qualora la proposta d’iniziativa non riguardi l’intero territorio comunale, può essere sottoscritta da elettori del Comune in almeno pari ad un 50% + 1 o 100 iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente riferito alla frazione, alla località o borgata interessate di cui all’art. 2.

  3. Sono escluse dall’esercizio di iniziativa le seguenti materie:
    a) tributi comunali e bilancio di previsione;
    b) gli atti del procedimento espropriativo successivi alla dichiarazione di pubblica utilità;
    c) designazione e nomine.

  4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.

  5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 64 – Procedimento per l’approvazione delle proposte di iniziativa popolare in materie di competenza giuntale
  1. Il Sindaco riceve la proposta e, ottenuto il parere del responsabile del servizio, la trasmette alla Giunta entro 60 giorni dal ricevimento.

  2. La Giunta può sentire i proponenti e deve adottare le sue deliberazioni in via formale entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

  3. Le deliberazioni del comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi pubblici, oltre che all’albo pretorio del Comune, e sono comunicate formalmente ai primi 3 firmatari della proposta.

Art. 65 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa popolare in materia di competenza consiliare
  1. Un'apposita commissione consiliare speciale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta in materia consigliare e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine dallo stesso fissato.

  2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

  3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 66 - Cultura
  1. Il Comune favorisce e stimola l'istruzione e la cultura instaurando rapporti convenzionati con le scuole, garantendo il mantenimento della biblioteca comunale, istituendo borse di studio per studenti meritevoli, organizzando corsi per anziani e attivando ogni altra iniziativa utile allo scopo.

  2. Le strutture sociali e sportive del Comune sono messe a disposizione delle scuole e delle associazioni tramite apposite convenzioni.