Comune di Tarzo (TV)

dove mi trovo :   Home  -  Statuto Comunale  -  TITOLO VI  -  Capo 3

Capo 3 - Partecipazione Consultiva

Art. 67 - Referendum consultivo
  1. Il referendum consuntivo è indetto dal Sindaco quando:
    a) sia richiesto da almeno il 20% dei cittadini residenti nel Comune e aventi diritto di voto ed il referendum sia stato dichiarato ammissibile dal Consiglio Comunale.
    b) sia richiesto dal Consiglio Comunale. In tale caso si segue la seguente procedura: la proposta, contenente l’indicazione letterale del quesito, deve essere presentata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all’ente, computando a tal fine il Sindaco. Essa deve essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 15 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune. La richiesta va accolta se il Consiglio Comunale delibera favorevolmente a maggioranza assoluta dei consiglieri computando a tal fine anche il Sindaco.

  2. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:
    a) tributi, tariffe comunali, bilancio;
    b) piani territoriali e urbanistici e loro modificazioni;
    c) designazione e nomina dei rappresentanti;
    d) materie riguardanti i diritti civili e naturali delle persone e quelle attinenti a minoranze etniche e religiose;
    e) quelle che non ricadono sotto la potestà decisionale del Comune.

  3. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
    - i dati anagrafici dei componenti il Comitato Promotore;
    - l’indicazione letterale del quesito da sottoporre al Referendum;
    - le firme di sottoscrizione dei cittadini.

  4. Il Sindaco provvede a trasmettere la proposta di iniziativa popolare alla conferenza dei Capogruppo, ed al Segretario Comunale affinché esprimano parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.
    La richiesta di iniziativa popolare, corredata dai pareri suddetti, viene poi scritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale il quale dovrà esprimersi sulla ammissibilità o meno entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo generale della richiesta medesima. La votazione dovrà avvenire a scrutinio palese.

  5. Qualora il Referendum sia proposto dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, dichiarato ammissibile dal medesimo, la data di effettuazione dello stesso viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e comunque non coincidente con altre operazioni di voto, fatte salve disposizioni legislative derogatrici.

  6. Le votazione si svolgono nella sola giornata di domenica dalle 8 alle 20.

  7. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano per quanto compatibili le norme dei referendum nazionali.

  8. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

Art. 68 - Effetti del referendum consultivo
  1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

  3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 69 - Consultazione su atti fondamentali
Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, l’organo competente all’adozione dell’atto può acquisire il parere preventivo di quelle Associazioni o organismi pubblici o privati la cui attività sia strettamente collegata all’atto da approvare.