Capo 4 - Partecipazione Conoscitiva e Azione Popolare
Art. 70 - Pubblicità degli atti - Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- Contestualmente all’affissione all’albo pretorio del Comune, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri che possono chiedere copia presso l’Ufficio di Segreteria e successive modifiche di legge.
- Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo Statuto ed i regolamenti comunali.
Art. 71 - Diritto di accesso e di informazione - I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo modalità stabilite dalla legge 241/90 e da appositi regolamenti e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- Il regolamento in particolare:
a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.
- Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti anche nelle frazioni e località del Comune.
- L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, deve essere individuato l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.
Art. 72 - Azione popolare - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- La Giunta comunale può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso a meno che il Comune costituendosi abbia diritto alle azioni e ai ricorsi promossi dagli elettori.