Comune di Tarzo (TV)

dove mi trovo :   Home  -  Statuto Comunale  -  TITOLO VI  -  Capo 4

Capo 4 - Partecipazione Conoscitiva e Azione Popolare

Art. 70 - Pubblicità degli atti
  1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

  2. Contestualmente all’affissione all’albo pretorio del Comune, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri che possono chiedere copia presso l’Ufficio di Segreteria e successive modifiche di legge.

  3. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo Statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 71 - Diritto di accesso e di informazione
  1. I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo modalità stabilite dalla legge 241/90 e da appositi regolamenti e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

  2. Il regolamento in particolare:
    a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
    b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
    c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

  3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti anche nelle frazioni e località del Comune.

  4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

  5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, deve essere individuato l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 72 - Azione popolare
  1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

  2. La Giunta comunale può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso a meno che il Comune costituendosi abbia diritto alle azioni e ai ricorsi promossi dagli elettori.