TITOLO VII - Difensore Civico
Art. 73 - Istituzione - Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito anche in forma convenzionale con altri Comuni l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
- Le attribuzioni, la durata in carica, la decadenza e la revoca, i mezzi e le prerogative, i rapporti con gli organi comunali, la indennità di funzione saranno disciplinati da apposito atto.
- E’ eletto dal Consiglio Comunale quale difensore civico il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tale fine anche il Sindaco. Il medesimo sistema di nomina si seguirà anche nel caso di difensore civico pluricomunale.