Comune di Tarzo (TV)

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TITOLO VII - Difensore Civico


 
Art. 73 - Istituzione

  1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito anche in forma convenzionale con altri Comuni l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

  2. Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.

  3. Le attribuzioni, la durata in carica, la decadenza e la revoca, i mezzi e le prerogative, i rapporti con gli organi comunali, la indennità di funzione saranno disciplinati da apposito atto.

  4. E’ eletto dal Consiglio Comunale quale difensore civico il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tale fine anche il Sindaco. Il medesimo sistema di nomina si seguirà anche nel caso di difensore civico pluricomunale.