Comune di Tarzo (TV)

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TITOLO VIII - Finanza e Contabilità


 
Art. 74 - Ordinamento generale
  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, dai regolamenti.

  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Art. 75 - Attività finanziaria del Comune
  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo delle comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

  3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 76 - Amministrazione dei beni comunali
  1. Il regolamento di contabilità fissa le modalità di tenuta dell’inventario dei beni comunali.

  2. Le somme provenienti dall’alienazione di beni da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

  3. I Beni patrimoniali disponibili immobili possono essere alienati a seguito di deliberazione consiliare, per i beni mobili con deliberazione di Giunta Comunale.

Art.77 - Bilancio Comunale
  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati dal regolamento di contabilità.

  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di Previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno o nel termine fissato dal decreto del Ministero dell’Interno di concerto con quello del Tesoro.

  3. Il Bilancio deve osservare i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

  4. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

  5. Le spese del Comune vengono assunte mediante le “determinazioni” di impegno e di liquidazione. La determinazione di impegno diventa esecutiva quando contiene il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Presso l’Ufficio Segreteria è disponibile per la visione, il registro delle determinazioni di impegno e di liquidazione.

Art.78 - Rendiconto della gestione
  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio, il Conto economico ed il Conto del Patrimonio.

  2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

  3. La Giunta Comunale allega al Rendiconto una relazione illustrativa con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Art. 79 - Appalti e contratti
  1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture dei beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

  2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
    a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
    b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

  3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla Normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'Ordinamento Giuridico.

Art. 80 - Programma degli investimenti e delle opere pubbliche
  1. Con lo schema di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.

  2. Il programma da approvarsi con specifico provvedimento autonomo comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e per gli investimenti previsti per il primo anno, l'elencazione specifica di ciascuna opera o di ciascun investimento ed il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

  3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

  4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvato.

Art. 81 – Principi in materia di autonomia finanziaria e tributaria
  1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

  2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
Art. 82 - Risorse per gli investimenti
  1. La Giunta attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi.

  2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma degli investimenti e delle opere pubbliche.

  3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai punti 1 e 2.

Art. 83 - Revisione economico finanziaria - Revisore dei Conti
  1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico - finanziaria ad un Revisore dei Conti eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

  2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quanto ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

  3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

  4. Nella relazione di cui al presente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

  5. Il Revisore, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

  6. Il Revisore risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario del buon padre di famiglia.

  7. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Art. 84 - Controllo della gestione
  1. Con apposite norme del Regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

  2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e degli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

  3. Il controllo di gestione attraverso le analisi effettuate su impiego di risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività dei benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli Organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

  4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertano squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Art. 85 - Tesoreria e riscossione
  1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.

  2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

  3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediate mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla Legge.

  4. Per la riscossione delle entrate il Comune si avvale dei moduli organizzativi consentiti dalla legge.

  5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.