TITOLO X - Norme Transitorie e Finali
Art. 90 - Revisione dello Statuto
- La modificazione e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3' e 4', della Legge 08.06.1990, n. 142.
- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
- Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello stesso o dall'ultima modifica, salvo che non sia necessitata per la sopravvenienza di norme di grado superiore.
Art. 91 - Entrata in vigore
- Il presente Statuto, da sottoporre al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, diventa esecutivo dopo la sua pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per giorni 30 consecutivi.
- Il presente Statuto verrà pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
- I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto fino alla loro revisione.