Comune di Tarzo (TV)

dove mi trovo :   Home  -  Statuto Comunale  -  TITOLO X

TITOLO X - Norme Transitorie e Finali


 
Art. 90 - Revisione dello Statuto
  1. La modificazione e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3' e 4', della Legge 08.06.1990, n. 142.

  2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

  3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello stesso o dall'ultima modifica, salvo che non sia necessitata per la sopravvenienza di norme di grado superiore.

Art. 91 - Entrata in vigore

  1. Il presente Statuto, da sottoporre al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, diventa esecutivo dopo la sua pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per giorni 30 consecutivi.

  2. Il presente Statuto verrà pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

  3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

  4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

  5. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto fino alla loro revisione.