Descrizione estesa
Il Sindaco ordina:
- a decorrere dal 01/10/2026 sino al 30/04/2027, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale con livello “Nessuna allerta”– verde:
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, fatte salve eventuali deroghe previste dal vigente “Regolamento di Polizia rurale”, approvato dal Comune di Tarzo con D.C.C. n. 21 del 25.06.2026;
– il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento;
- sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero massimo di due eventi complessivi nel periodo tra il 1° ottobre 2026 e il 30 aprile 2027 promossi o autorizzati dall’ente comunale nell’ambito di festeggiamentitradizionali; nello specifico, per quanto concerne i falò rituali/c.d. “Panevin” tradizionali, dal carattere/spessore collettivo, che si caratterizzano come forma di aggregazione della comunità, organizzati da Quartieri, Associazioni, Comitati e Parrocchie, alle seguenti condizioni:
- I falò dovranno essere realizzati esclusivamente utilizzando ramaglie e legno naturale secchi, non trattati, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. E’ tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma.
- I falò dovranno essere realizzati contenendo il più possibile le dimensioni della pira che comunque potrà avere un’altezza massima di metri 4,50;
- Sempre con l’intento di ridurre le emissioni in atmosfera, gli eventi dovranno concludersi entro le ore 23:00 e il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;
con livello di “Allerta 1”– arancio e livello di “Allerta 2”– rosso:
– la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
– il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;
- il divieto di spazzamento a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade;
DISPONE INOLTRE
- come temporanea misura compensativa definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;
INFORMA
– che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni: Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3. Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3. Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3. I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
– che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
– che, con la sottoscrizione dell’Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti: • il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 20 mg/Nm3 e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle “5 stelle” e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 10mg/Nm3;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065). Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.